L’AUTONOMIA SCOLASTICA E LA DIRIGENZA UN INCIDENTE DI PERCORSO?
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- Ultima modifica il Lunedì, 09 Gennaio 2012 14:54
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Dal sito www.governarelascuola.it
Recentemente, abbiamo definito l’autonomia scolastica un’incompiuta; forse è anche peggio, forse dobbiamo dire che si è trattato di un incidente di percorso.
Per evitare fraintendimenti, precisiamo che stiamo parlando dell’assetto istituzionale e gestionale dell’autonomia scolastica e del sistema di istruzione più in generale, non dell’autonomia funzionale; anzi, le scuole hanno acquisito una pratica dell’autonomia organizzativa e didattica che costituisce ormai un punto fermo, pur in mezzo alle mille difficoltà da affrontare e ai tagli draconiani degli ultimi anni.
Del pari, non intendiamo occuparci di ordinamenti o di valutazione, se ne parla anche troppo con pochi risultati; potremmo dire che ci occupiamo delle “gambe per camminare”: il funzionamento della scuola reale che non fa notizia, a parte le piccole note di colore o peggio le ricorrenti tragedie di natura edilizia.
Il Sistema-Italia non è interessato al funzionamento dell’autonomia scolastica, a parte i riferimenti ritualistici senza contenuto alcuno; anche il neo ministro Profumo, dopo l’ossequio di rito all’autonomia, sembra voler volare alto nei cieli dell’informatica, almeno per quanto riportato dalla stampa.
Adesso ci rendiamo conto fino in fondo di come l’autonomia scolastica sia nata debole, perché non è nata come una riforma di sistema, discussa nell’opinione pubblica e condivisa dalle forze politiche e sociali, è stata invece frutto di un provvedimento che potremmo definire “incidentale” nell’ambito della Legge 59/1997, collocato nel quarto ed ultimo Capo insieme...alle acque termali e minerali!
L’autonomia scolastica nasce in effetti come qualcosa di posticcio, da molti considerata un incidente di percorso da neutralizzare il più possibile; infatti, dal 2001 tutto si è fermato, eppure, poteva non essere così, se solo si fosse voluto.
Con la Legge 59/1997, Bassanini ha dato inizio ad un processo di decentramento amministrativo che si è mosso lungo due assi portanti, due forme diverse di sussidiarietà:
- la sussidiarietà verticale, una specie di devolution amministrativa, consistente nel decentramento di competenze dall’apparato ministeriale centrale a quello periferico e soprattutto in un passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli EE.LL.
- la sussidiarietà orizzontale, consistente nel trasferimento di competenze dagli enti politici generalistici alle “autonomie funzionali”, intese come “enti gestori” di servizi di natura specialistica.
Senza voler sottovalutare l’aspetto del decentramento amministrativo, l’aspetto più innovativo della Bassanini sta proprio in questo secondo aspetto; lo stesso passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli EE.LL. può essere considerato non solo un semplice decentramento, ma anche una forma sussidiarietà orizzontale, quello che già in Costituzione troviamo nella forma di valorizzazione delle autonomie locali.
L’autonomia scolastica è a pieno titolo frutto di questo “doppio movimento” di sussidiarietà:
-da una parte è un decentramento di competenze all’interno del MIUR, in quanto la gestione del servizio di istruzione passa dall’Amministrazione scolastica centrale e periferica alle singole istituzioni scolastiche
-questo passaggio di competenze però non è un semplice decentramento amministrativo, perché a tutte le istituzioni scolastiche viene conferita la personalità giuridica e viene attribuita l’autonomia i campo organizzativo e didattico, le scuole diventano cioè “autonomie funzionali”.
Va sottolineato che nel campo proprio dell’autonomia organizzativa e didattica né lo Stato, né le Regioni, né gli EE.LL. possono mettere bocca, naturalmente nel rispetto delle Leggi della Repubblica.
Questa netta e forte caratterizzazione dell’autonomia scolastica come autonomia funzionale in campo organizzativo e didattico, nel campo cioè della definizione e della gestione dell’offerta formativa, è la sua forza e al contempo la sua debolezza.
Per capirci: cos’è una scuola autonoma? Qual è la sua natura giuridico- istituzionale? Qual è il suo assetto gestionale interno? Quali sono i suoi rapporti con il Miur, le Regioni e gli EE.LL?
Domande senza risposta.
Dopo la Legge 59/1997 vengono emanati i provvedimenti che rendono possibile, almeno nelle sue linee essenziali, l’ esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica, addirittura nel 2001 l’autonomia scolastica diventa principio costituzionale, i cuori si aprono alla speranza...
Invece, tutto si ferma; di qui la nostra definizione dell’autonomia scolastica come un’incompiuta, o, se si preferisce, di un incidente di percorso.
A livello generale, la Riforma Costituzionale del 2001 rimane inattuata, tra tentativi di devolution, di nuove riforme costituzionali, di federalismo fiscale.
Nella scuola, anziché implementare e portare a compimento l’autonomia appena abbozzata, ci si incaponisce sulla riforma dai cicli, da Berlinguer alla Moratti, senza di fatto concludere niente; con la Gelmini e le ultime manovre siamo ai puri e semplici tagli, che per una strana eterogenesi dei fini potrebbero portare almeno ad una certa razionalizzazione del sistema, basti pensare alla generalizzazione degli istituti comprensivi nel primo ciclo.
Eppure, lo ripetiamo, si potevano seguire altre strade.
L’autonomia poteva diventare il principio base del sistema di istruzione e formazione, a tutti i livelli e in tutti i campi, applicando il principio di sussidarietà sia in senso verticale che in senso orizzontale.
Si potevano esplorare strade ampiamente praticate in altri settori, si poteva andare ad un’espansione dell’autonomia scolastica sul territorio, nella forma giuridica di un Consorzio/Associazione di natura istituzionale tra scuole di un determinato territorio, oppure di un’Agenzia sul modello di quelle definite dalla proprio dalla Legge 59/1997.
La Protezione Civile o l’Agenzia delle Entrate si, l’Autonomia Scolastica no.
Diciamo la verità: a parte qualche lodevole eccezione, a cominciare dai padri fondatori Bassanini e Berlinguer, le forze politiche di destra e di sinistra non ci hanno creduto, per non parlare delle forze sindacali che nella scuola hanno sempre avuto una specie di potere di veto.
Ci si permetta la citazione di due episodi piccoli, ma emblematici.
Nel 2007 il neo Ministro Fioroni, appena nominato, si domanda: cosa sono questi CSA? Torniamo ai Provveditorati di una volta, che almeno sappiamo cosa sono...
Molto prima, nel 1997, al congresso fondativo della Cisl-Scuola, interviene il Ministro Berlinguer e l’indirizzo di saluto viene affidato ad un Direttore Didattico di Roma, che inizia così il suo intervento: “Onorevole Ministro, adesso che ci avete appioppato l’autonomia, cosa volete fare...?”
Purtroppo, viene da pensare che effettivamente l’autonomia scolastica è stata “appioppata” ai dirigenti e al personale della scuola, ma il vero dominus del servizio di istruzione rimane il buon vecchio Ministero, non solo a livello centrale, ma anche sul territorio.
Di pari passo con la messa in un angolo dell’autonomia scolastica abbiamo assistito allo svilimento della figura professionale del Dirigente delle Istituzioni
Scolastiche: non solo la perequazione con le altre dirigenze è rimasta lettera morta, ma si è venuta addirittura a creare una sperequazione all’interno della categoria; del resto, autonomia scolastica e dirigenza sono nate insieme, la debolezza dell’una comporta la debolezza dell’altra.
Delle figure di sistema e della carriera docente meglio tacere, per carità di patria.
Forse, a questo punto è necessario fare un salto di qualità, perché continuare a ragionare seguendo le logiche di questi ultimi anni serve a poco, l’esperienza dimostra che non si va da nessuna parte; conviene provare a volare alto, come alcuni fecero all’inizio degli anni novanta del secolo scorso, quando si cominciò a parlare di autonomia e dirigenza, nell’ostilità generale.
Del resto, per diversi anni ci saranno solo lacrime e sangue, il tempo per impostare qualcosa di nuovo non manca di certo.
Questi per chi scrive i punti fondamentali su cui riflettere, lungo tre direttrici.
1-LA NATURA DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Il sistema di istruzione e formazione nei suoi indirizzi e connotati fondamentali deve rimanere “statale”, al fine di assicurare la fruizione di un diritto fondamentale a tutti i cittadini italiani, nel rispetto dell’art. 117 della
Costituzione.
Le Regioni devono adattare il sistema al loro territorio, definendone le caratteristiche a livello di legislazione concorrente e stabilendo i criteri per la distribuzione equilibrata dell’offerta formativa.
Gli EE.LL. devono avere funzioni di supporto nella gestione del servizio e di proposta nella definizione della domanda formativa
2-LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Il Ministero deve mantenere le sole funzioni di indirizzo e di controllo, un po’ come è oggi per il servizio sanitario nazionale.
La gestione del sistema deve passare in toto all’autonomia scolastica, l’amministrazione periferica del MIUR va superata, va integrata nell’ambito di quella che abbiamo in passato chiamato un’ espansione territoriale dell’autonomia.
Questa “espansione territoriale” potrebbe assumere varie forme, la più consona all’autonomia sembra essere un’Agenzia Statale per l’Istruzione e la Formazione di livello regionale, che preveda al suo interno l’istituzionalizzazione dell’associazionismo delle scuole.
L’Agenzia deve provvedere al reclutamento dei dirigenti, attingendo dal personale della scuola, superando così la divisione tra dirigenza amministrativa, dirigenza tecnica e dirigenza scolastica
3-L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA AUTONOMA
Devono essere definiti la natura giuridica dell’istituzione scolastica autonoma ed il suo assetto di governo e di gestione, stabilendo le competenze degli OO.CC. e degli organi monocratici.
Deve essere istituito un managment intermedio interno alla scuola, tramite l’istituzionalizzate delle “figure di sistema”, nel numero minimo di tre per ogni scuola, per l’area della gestione, dell’amministrazione e della didattica.
La scuola autonoma, in forma associata nell’Ambito dell’Agenzia per l’Istruzione e la Formazione, deve provvedere al reclutamento del personale docente ed ATA.
In questo numero della rivista affronteremo il secondo blocco di questioni, perché è il più vicino all’esperienza quotidiana delle scuole autonome e perché solo dalle scuole può ripartire un “movimento per l’autonomia”.
Un’importanza fondamentale può averla l’associazionismo delle scuole, che è stata l’unica forma organizzata di supporto all’autonomia, per quanto limitata ed molto travagliata in questi dieci anni.
Agli altri due blocchi dedicheremo i prossimi due numeri della rivista.
Pietro Perziani,
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; ,
past presidente della FNASA
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